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MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dall’SSD GARDANELLA SPORT VILLAGE(di seguito, l’Associazione), come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana di ……. 

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della SSD GARDANELLA SPORT VILLAGE, indipendente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding. 

L’obiettivo del presente modello è la promozione di una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati. 

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve essere pubblicato sulla homepage del sito dell’Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile Safeguarding della Federazione per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. 

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Tennis e Padel, Federazione Italiana Golf, Asi. 

Diritti e doveri

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali: 

- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo; 

- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva; 

- a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo. 

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate. 

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Tennis e Padel, Federazione Italiana Golf, Asi.

 

 

 

Prevenzione e gestione dei rischi

Comportamenti rilevanti

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti: 

- l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali; 

- l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping; 

- la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante; 

- l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati; 

- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato; 

- l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo; 

- l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume; 

- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima); 

- i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. 

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog. 

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

L’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi. 

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti con abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dalla Federazione Italiana …. alla quale l’Associazione è affiliata. 

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi. 

In ogni caso, il responsabile safeguarding all’interno delle società/associazioni sportive svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive. 

Il Responsabile safeguarding sarà tenuto a sensibilizzazione i membri dell'associazione sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti. 

Il Responsabile safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute. 

Il Responsabile safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte. 

Il Consiglio direttivo potrà sospendere o rimuovere il responsabile safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla protezione dei minori. 

Uso degli spazi dell’Associazione

Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati. 

Presso le strutture in gestione o in uso all’Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio. 

Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell’SSD GARDANELLA SPORT VILLAGE. 

Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intelletivo/relazionale. 

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera). 

Trasferte

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello. 

Tutela della privacy

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell’Associazione all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). 

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso. 

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti. 

L’Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all’atto dell’iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati. 

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall’Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali. 

Inclusività

L’Associazione/Società garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. 

L’Associazione/Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l’Associazione/Società loro coetanei. 

L’associazione/Società si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell’associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi. 

Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

Segnalazione dei comportamenti lesivi

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo email [safeguarding@gardanella.it]. Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile. 

In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office all’indirizzo email safeguarding@gardanella.it

In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine. 

L’Associazione deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede: 

- presentato una denuncia o una segnalazione; 

- manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione; 

- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione; 

- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni; 

- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding. 

Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a: 

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione); 

- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione/Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato; 

- violazione delle misure poste a tutela del segnalante; 

- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate; 

- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione/Società; 

- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei 

confronti dei destinatari del presente modello; 

- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

- mancata applicazione del presente sistema disciplinare. 

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione/Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto. 

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’Associazione/Società. 

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari. 

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa: 

  • -    richiamo verbale per mancanze lievi; 

  • -    ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1; 

  • -    multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione; 

  • -    sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15; 

  • -    risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello stesso. 

Ai fini del precedente punto: 

  • incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna; 

  • incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna; 

  • incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali: 

  • l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; 

  • la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive); 

  • incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante; 

  • incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti dal modello - e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse. 

 

 

 

Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa: 

  • -    richiamo verbale per mancanze lievi; 

  • -    ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1; 

  • -    allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni; 

  • -    allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno; 

  • -    rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione dello stesso. 

 

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”. 

Obblighi informativi e altre misure

L’Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale. 

Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l’Associazione deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, associati e volontari. L’Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. 

L’Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della federazione sportiva di competenza, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente. L’Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele. 

L’Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi. 

L’Associazione deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive. 

L’Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.

CODICE DI CONDOTTA

per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, c.d. politiche di safeguarding  dell’associazione/società sportiva GARDANELLA SPORT VILLAGE

Art. 1

Principi

1. GARDANELLA SPORT VILLAGE riconosce e garantisce il diritto di tutti i Tesserati e le Tesserate a essere trattati con rispetto e dignità. 

2. GARDANELLA SPORT VILLAGE riconosce e garantisce la tutela di tutti i Tesserati e le Tesserate contro ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 

3. GARDANELLA SPORT VILLAGE riconosce e garantisce la piena tutela del diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati e delle Tesserate, con particolare riguardo per i minori, quale valore preminente e assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. 

4. Nel riconoscimento dei diritti e delle tutele invocate, GARDANELLA SPORT VILLAGE riconosce parità di trattamento dei Tesserati e delle Tesserate indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. 

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente codice si applica a tutti i Tesserati e le Tesserate di GARDANELLA SPORT VILLAGE nonché ai lavoratori, collaboratori e volontari e in generale gli operatori sportivi che, nel contesto del sodalizio a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo, sono a contatto con gli Atleti o che in ogni caso sono coinvolti nell’attività sportiva. 

Art. 3

Obiettivi /finalità

Obiettivo di GARDANELLA SPORT VILLAGE, nel rispetto dei generali principi di lealtà, probità e correttezza, è quello di tutelare i minori, prevenire le molestie, la violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione, attraverso strumenti, attuati in ossequio alle disposizioni del presente codice, anche in base al modello organizzativo e di controllo, finalizzati: 

a.     all’educazione alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;

b.     alla piena consapevolezza di tutti i Tesserati e le Tesserate in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;

c.     alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti dei Tesserati e delle Tesserate in particolare se minori;

d.     alla valorizzazione delle diversità;

e.     alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;

f.     alla promozione, da parte di Dirigenti e Tecnici, del benessere dell’Atleta;

g. alla effettiva partecipazione di tutti i Tesserati e le Tesserate all’attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;

h. alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

i. alla rimozione degli ostacoli che impediscano:

1) la promozione del benessere dell’Atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;

2) la partecipazione dell’Atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

 

Art 4

Diritti, doveri e obblighi a carico di tutti i Tesserati e le Tesserate

A tutti Tesserati e alle Tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:

  • a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto, situazione, attività ed evento nell’ambito del sodalizio sportivo e in genere dell’attività federale;

  • alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva; 

  • alla garanzia che la salute e il benessere psico-fisico siano prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo. 

  • Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le diposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei Tesserati e delle Tesserate 

Tutti i Tesserati e le Tesserate sono tenuti a: 

    • comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri Tesserati e delle altre Tesserate; 

    • astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo; 

    • garantire la sicurezza e la salute degli altri Tesserati e delle altre Tesserate, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo; 

    • impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Tesserati e le altre Tesserate nei percorsi educativi e formativi; 

    • impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva; 

    • instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli Atleti e delle Atlete ovvero loro delegati; 

g.     prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva; 

  h.    affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi; 

  i.  collaborare con gli altri Tesserati e le altre Tesserate nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi); 

j.     segnalare senza indugio al Responsabile delle politiche di safeguarding di GARDANELLA SPORT VILLAGE (art. 8) situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio. 

 

Art. 5

Doveri e obblighi a carico dei Dirigenti Sportivi e degli Insegnanti Tecnici

Tutti i Dirigenti sportivi e gli Inseganti Tecnici sono tenuti a: 

  • agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione; 

  • astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Tesserati e delle Tesserate, specie se minori; 

  • contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Tesserati e delle Tesserate, in particolare se minori; 

  • evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati e le Tesserate, in particolare se minori; 

  • promuovere un rapporto tra tutti i Tesserati e le Tesserate improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore; 

  • astenersi dal creare situazioni di intimità con il Tesserato e la Tesserata minore; 

  • porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati; 

  • comunicare e condividere con il Tesserato e la Tesserata minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati; 

  • astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il Tesserato e la Tesserata minore, anche mediante social network e canali di comunicazione distanza o di messaggistica rapida; 

  • interrompere senza indugio ogni contatto con il Tesserato e la Tesserata minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile delle politiche di safeguarding di GARDANELLA SPORT VILLAGE (art.8); 

  • impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo, ferma restando la possibilità per ogni Atleta di provvedervi autonomamente; 

  • segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli Atleti e delle Atlete loro affidati; 

  • dichiarare all’organo direttivo di GARDANELLA SPORT VILLAGE la sussistenza o la sopravvenienza di cause di incompatibilità e/o di conflitti di interesse; 

  • sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Tesserati e delle Tesserate; 

  • conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne 

  • astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati e delle Tesserate minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo in ogni caso le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati; 

  • segnalare senza indugio al Responsabile dell’Affiliata delle politiche di safeguarding (art.8) situazioni, anche potenziali, che espongano i Tesserati e le Tesserate a pregiudizio, pericolo, timore o disagio. 

 

Art. 6

Diritti, doveri e obblighi degli Atleti e delle Atlete

Tutti gli Atleti e le Atlete sono tenuti a: 

  • rispettare il principio di solidarietà tra Atleti e Atlete, favorendo assistenza e sostegno reciproco; 

  • comunicare le proprie aspirazioni ai Dirigenti Sportivi e ai Tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri Atleti e le altre Atlete; 

  • comunicare ai Dirigenti Sportivi ed ai Tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri; 

  • prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri Atleti e nelle altre Atlete; 

  • rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri Atleti e delle altre Atlete e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive; 

  • rispettare la funzione educativa e formativa dei Dirigenti Sportivi e dei Tecnici; 

  • mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri Atleti e con le altre Atlete e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive; 

  • riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli Atleti e delle Atlete ovvero ai loro delegati; 

  • evitare contatti e situazioni di intimità con Dirigenti Sportivi e Tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni; 

  • astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima proprio o altrui, anche ricevuto da terzi, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile delle politiche di safeguarding di GARDANELLA SPORT VILLAGE (art.8); 

  • segnalare senza indugio al Responsabile delle politiche di safeguarding di GARDANELLA SPORT VILLAGE (art.8) situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio. 

 

Art. 7

Fattispecie

Per la salvaguardia e la tutela dei Tesserati e delle Tesserate, costituiscono condotte rilevanti ai fini della presente normativa relativa alle politiche di safeguarding le seguenti fattispecie: 

  • l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato/della Tesserata, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali; 

  • l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata – tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti –, che sia potenzialmente in grado di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, delle lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un Tesserato/una Tesserata a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi Atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping; 

  • la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti uno stato di sofferenza fisica e/o psicologica, anche solo generando grave disappunto, fastidio, disturbo, disgusto. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante; 

  • l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso è estorto, costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato/una Tesserata a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell’osservare, anche di nascosto, il Tesserato /la Tesserata in condizioni e contesti intimi e/o non appropriati; 

  • la negligenza: il mancato intervento di un esponente federale (Dirigente, Tecnico o qualsiasi soggetto tesserato), anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, che, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamento o condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire con ciò causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del Tesserato/della Tesserata; 

  • l’incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo; 

  • l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume; 

  • il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più Tesserati/Tesserate, con lo scopo di esercitare nei suoi /loro confronti un potere o un dominio. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a intimidire o turbare un soggetto Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima); 

  • i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive, capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale;

  • l’abuso dei mezzi di correzione e/o disciplina anche nell’attività di preparazione e allenamento: la condotta che, trascendendo i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate rispetto alle condizioni proprie dell’Atleta e/o al fine/risultato sportivo da raggiungere, o allo scopo di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale. 

 

Art. 8

Responsabile del sodalizio affiliato contro abusi, violenze e discriminazioni

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati e sulle Tesserate nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, l’organo direttivo del GARDANELLA SPORT VILLAGE nomina, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, il c.d. Responsabile per le politiche di safeguarding di GARDANELLA SPORT VILLAGE, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, giusta delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255. 

La nomina del Responsabile per le politiche di safeguarding di GARDANELLA SPORT VILLAGE cui al comma 1 è senza indugio: pubblicata sulla homepage del sito di GARDANELLA SPORT VILLAGE e/o sui social network facenti capo al sodalizio; affissa presso la sua sede e/o l’impianto sportivo in uso; comunicata al Safeguarding Office della Federazione. 

Art. 9

Selezione degli operatori sportivi

Nella selezione dei candidati per le funzioni di operatori sportivi – tra cui Insegnanti Tecnici, Accompagnatori, Preparatori atletici, Massaggiatori, Medici sociali – al fine di garantire che siano idonei a operare nell’ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i Tesserati e le Tesserate minori, l’organo direttivo di GARDANELLA SPORT VILLAGE procederà: 

  • a un colloquio preliminare con il candidato in merito alle tematiche di safeguarding, alla presenza anche del Responsabile per le politiche di safeguarding del sodalizio; 

  • alla verifica presso gli uffici federali della sussistenza di precedenti disciplinari, a carico del candidato, nelle ipotesi previste dal presente codice e dalla normativa in materia di politiche di safeguarding; 

  • all’acquisizione obbligatoria delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali del candidato. 

 

Art. 10

Verifiche periodiche

 Almeno una volta per ogni anno sociale successivo a quello in cui è sorto il rapporto con l’operatore sportivo, GARDANELLA SPORT VILLAGE è tenuta ad acquisire, in forma di autodichiarazione, l’aggiornamento sullo stato dei carichi pendenti penali e disciplinari. 

Le dichiarazioni false rese a GARDANELLA SPORT VILLAGE verranno valutate, a ogni effetto, alla stregua della fattispecie di cui il soggetto sia reso responsabile. 

Art. 11 

Conservazione documenti

La documentazione e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività previste egli articoli precedenti, sono accessibili esclusivamente al rappresentante legale del sodalizio, al personale dello stesso all’uopo delegato e al Responsabile per le politiche di safeguarding. 

Il supporto (cartaceo, digitale) contenente il materiale di cui al primo comma, rimane opportunamente custodito presso la sede di GARDANELLA SPORT VILLAGE, nel rispetto della normativa vigente. 

Art. 12

Informazione

GARDANELLA SPORT VILLAGE si impegna a diffondere l’adozione del presente codice nonché dei protocolli adottati attraverso i modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva mediante: 

a)    pubblicazione sul proprio sito istituzionale, mediante accesso dalla homepage, del presente codice, dei modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva e delle eventuali modifiche; 

  • pubblicazione e diffusione nei propri profili sui social network, del presente codice, dei modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva e delle eventuali modifiche; 

  • consegna cartacea al momento dell’atto di sottoscrizione del tesseramento, a qualsiasi titolo e in qualsiasi qualità, del testo del presente codice e dello schema dei modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva nonché all’atto di stipula di qualsiasi rapporto con gli operatori sportivi: la sottoscrizione varrà come accettazione e come quietanza della ricezione della documentazione ricevuta; 

  • consegna cartacea a tutti i Tesserati, a tutte le Tesserate e a tutti gli operatori sportivi dei suddetti documenti in caso di modifiche apportate agli stessi in costanza di rapporto, con contestuale sottoscrizione che varrà come accettazione e come quietanza della ricezione della documentazione ricevuta. 

 

Art. 13

Formazione e aggiornamento

 Annualmente, tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai Tesserati e alle Tesserate minori, di GARDANELLA SPORT VILLAGE dovranno frequentare corsi formazione e aggiornamento organizzati all’uopo e di cui la XXX dovrà dare adeguata informazione. 

 I corsi potranno essere organizzati da GARDANELLA SPORT VILLAGE, dalla Federazione a livello centrale, a livello periferico anche attraverso le Strutture Territoriali. 

Art. 14

Incompatibilità e conflitti di interesse

Il rappresentante legale e gli operatori sportivi di GARDANELLA SPORT VILLAGE direttamente coinvolti nell’attività con i Tesserati e le Tesserate minori, sono incompatibili con la funzione di Responsabile per le politiche di safeguarding in ogni struttura sportiva. 

Eventuali confitti di interesse in materia, che non trovino un naturale e tempestivo componimento nel contesto di GARDANELLA SPORT VILLAGE , saranno devoluti, per ogni opportuno provvedimento, al Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso la Federazione. 

Art. 15

Procedure e sanzioni

I soggetti che pongano in essere i comportamenti riconducibili alle fattispecie dei cui all’art. 7 del presente codice saranno sottoposti al procedimento sanzionatorio nell’ambito del medesimo sodalizio, ai sensi delle norme dello statuto di GARDANELLA SPORT VILLAGE

Ove la prosecuzione dell’attività nel contesto di GARDANELLA SPORT VILLAGE possa arrecare pregiudizio ai Tesserati e/o alle Tesserate, potrà disporsi la sospensione cautelare dalle attività sportive in attesa della definizione del procedimento endosocietario/endoassociativo. 

Dell’avvio del procedimento di cui al comma 1 nonché dell’esito dello stesso dovrà essere data tempestiva notizia al Responsabile per le politiche di safeguarding del sodalizio e al Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso la Federazione. 

I componenti degli organi e degli uffici di GARDANELLA SPORT VILLAGE coinvolti nell’espletamento delle procedure di cui al presente articolo assumono l’onere di riservatezza. 

Restano salve le azioni e i provvedimenti del Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso la Federazione, della Procura Federale e degli Organi di Giustizia Federali 

Art. 16

Rinvio

 Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia a tutte le disposizioni vigenti in materia. 

 

Art. 17

Entrata in vigore e modifiche

Il presente Codice, approvato a norma dello Statuto di GARDANELLA SPORT VILLAGE, viene trasmesso al Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso la Federazione, per l’attività di vigilanza che gli è propria. 

Le modifiche al presente codice, anche se apportate su indicazione della Federazione, devono essere adottate a norma del primo comma del presente articolo.

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